CARTA DI ALGERI
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEI POPOLI
4 luglio 1976

Preambolo

Noi viviamo tempi di grandi speranze, ma anche di profonde inquietudini:

  1. tempi pieni di conflitti e di contraddizioni;
  2. tempi in cui le lotte di liberazione hanno fatto insorgere  i popoli del mondo contro le strutture  nazionali e internazionali dell’imperialismo e sono riusciti a rovesciare i sistemi coloniali;
  3. tempi di lotte e di vittorie, in cui le nazioni, nei loro rapporti e nella loro struttura interna, si propongono nuovi ideali di giustizia;
  4. tempi in cu le risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo alla carta dei Diritti e dei doveri economici degli stati, hanno delineato la ricerca di un nuovo ordine politico ed economico internazionale.

Ma questi sono anche tempi di frustrazioni  e di sconfitte, in cui nuove forme di imperialismo si manifestano per opprimere e sfruttare i popoli

L’imperialismo, in forza di meccanismi e di interventi perfidi e brutali, con la complicità di governi spesso da esso stesso imposti, continua a dominare una parte del mondo.

Attraverso l’intervento diretto o indiretto, utilizzando le società multinazionali, appoggiandosi sulla corruzione delle polizie locali, prestando il suo aiuto a regimi militari fondati sulla repressione poliziesca, la tortura e la distruzione fisica dei suoi avversari, servendosi di tutte le strutture e attività alle quali è stato dato il nome di neocolonialismo, l’imperialismo estende il suo controllo su molti popoli.

Coscienti di interpretare le aspirazioni della nostra epoca, ci siamo riuniti ad Algeri per proclamare che tutti i popoli del mondo hanno pari diritto alla libertà:
il diritto di liberarsi da qualsiasi ingerenza straniera e di darsi il governo da essi stessi scelto; il diritto di lottare per la loro liberazione, nel caso fossero in condizioni di dipendenza; il diritto di essere assistiti nella loro lotta dagli altri popoli.

Convinti che il rispetto effettivo dei diritti dell’uomo implica il rispetto dei diritti dei popoli, abbiamo adottato la Dichiarazione universale dei diritti dei popoli.

Che tutti coloro che nel mondo conducono, a volte con le armi in pugno, la grande lotta per la libertà di tutti i popoli trovino in questa dichiarazione la conferma della legittimità della loro lotta.

SEZIONE I - DIRITTO ALL'ESISTENZA

Articolo  1

Ogni popolo ha diritto all’esistenza.

Articolo  2

Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identità nazionale e culturale.

Articolo  3

Ogni popolo ha il diritto di conservare pacificamente il proprio territorio e di ritornarvi in caso di espulsione.

Articolo  4

Nessuno, per ragioni di identità nazionale o culturale, può essere  oggetto di massacro, tortura, persecuzione, deportazione, espulsione, o essere sottoposto a condizioni di vita tali da compromettere l’identità o l’integrità del popolo a cui appartiene.

SEZIONE  II -  DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE POLITICA

Articolo  5

Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all’autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politico in piena libertà e senza alcuna ingerenza esterna.

Articolo  6

Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi dominazione coloniale  o straniera diretta o indiretta e da qualsiasi regime razzista.

Articolo  7

Ogni popolo ha diritto a un governo democratico che rappresenti l’insieme dei cittadini, senza distinzione di razza, di sesso, di credenza o di colore e capace di assicurare  il rispetto effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti.

SEZIONE III - DIRITTI ECONOMICI DEI POPOLI

Articolo  8

Ogni popolo ha il diritto esclusivo sulle proprie ricchezze e risorse naturali. Esso ha il diritto di rientrarne in possesso se ne è stato spogliato e di recuperarne gli indennizzi pagati ingiustamente.

Articolo  9

Poiché il progresso scientifico e tecnico fa parte  del patrimonio comune dell’umanità, ogni popolo ha diritto di parteciparvi.

Articolo  10

Ogni popolo ha diritto a che il proprio lavoro sia valutato giustamente e che gli scambi internazionali avvengano a condizioni paritarie ed eque.

Articolo  11

Ogni popolo ha il diritto di darsi il sistema economico e sociale da lui stesso scelto e di perseguire la propria via di sviluppo economico in piena libertà e senza ingerenze esterne.

Articolo  12

I diritti economici sopra enunciati devono esercitarsi in uno spirito di solidarietà tra i popoli del mondo e tenendo conto dei loro rispettivi interessi.

SEZIONE IV - DIRITTO ALLA CULTURA

Articolo  13

Ogni popolo ha il diritto di parlare la propria lingua, di preservare e  sviluppare la propria cultura, contribuendo così all’arricchimento della cultura dell’umanità.

Articolo  14

Ogni popolo ha diritto alle proprie ricchezze artistiche, storiche e culturali.

Articolo  15

Ogni popolo ha diritto a che non gli sia imposta una cultura ad esso estranea.

SEZIONE V - DIRITTO ALL'AMBIENTE E ALLE RISORSE COMUNI

Articolo  16

Ogni popolo ha diritto alla conservazione, alla protezione e al miglioramento del proprio ambiente .

Articolo  17

Ogni popolo ha diritto all’utilizzazione del patrimonio comune dell’umanità come l’alto mare, il fondo dei mari, lo spazio extra-atmosferico.

Articolo  18

Nell’esercizio dei diritti sopra elencati, ogni popolo deve tener conto della necessità di coordinare le esigenze del proprio sviluppo economico e quella della solidarietà fra tutti i popoli del mondo.

SEZIONE VI - DIRITTI DELLE MINORANZE

Articolo  19

Quando un popolo rappresenta una minoranza nell’ambito di uno stato, ha diritto al rispetto della propria identità, delle tradizioni, della lingua, del patrimonio culturale.

Articolo  20

I membri delle minoranze devono godere senza discriminazione degli stessi diritti che spettano agli altri cittadini e devono partecipare in condizioni di uguaglianza alla vita pubblica.

Articolo  21

L’esercizio di tali diritti deve realizzarsi nel rispetto degli interessi della comunità presa nel suo insieme e non può autorizzare lesioni dell’integrità territoriale e dell’unità politica dello stato, quando questi si comporti in conformità con tutti i principi enunciati nella presente Dichiarazione.

SEZIONE VII - GARANZIE E SANZIONI

Articolo  22

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Dichiarazione costituisce una trasgressione di obblighi verso la comunità internazionale tutta intera.

Articolo  23

Ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza della presente Dichiarazione  deve essere integralmente riparato da parte di colui che l’ha provocato.

Articolo  24

Ogni arricchimento realizzato a detrimento di un popolo in violazione delle disposizioni della presente Dichiarazione esige la restituzione dei profitti ottenuti. Lo stesso vale per tutti i profitti eccessivi realizzati attraverso investimenti di origine straniera.

Articolo  25

Tutti i trattati, accordi o contratti non paritari, approvati in spregio dei diritti fondamentali dei popoli non possono produrre alcun effetto.

Articolo  26

Gli obblighi finanziari esterni divenuti eccessivi e insopportabili per i popoli cessano di essere esigibili.

Articolo  27

Le violazioni più gravi dei diritti fondamentali dei popoli, soprattuttoil loro diritto all’esistenza, costituiscono crimini internazionali che comportano la responsabilità penale individuale dei loro autori.

Articolo  28

Ogni popolo i cui diritti fondamentali sono gravemente misconosciuti ha il diritto di farli valere soprattutto attraverso la lotta politica o sindacale e anche, in ultima istanza, attraverso il ricorso alla forza.

Articolo  29

I movimenti di liberazione devono poter accedere alle organizzazioni internazionali e i loro combattenti hanno diritto alla protezione al diritto umanitario di guerra.

Articolo  30

Il ristabilimento dei diritti fondamentali di un popolo, quando essi sono gravemente misconosciuti, è un dovere  che si impone a tutti i membri della comunità internazionale.