
CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI
Adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987. Entrata in vigore l’1 febbraio 1989. Stati parte al 2002: 44.
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione dati con legge 2 gennaio 1989, n. 7.
[Traduzione non ufficiale]
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione;
Viste le disposizioni della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
Rammentando che ai termini dell’art. 3 di detta Convenzione, “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”;
Constatando che le persone che si pretendono vittime di violazioni dell’art. 3 possono avvalersi del dispositivo previsto dalla presente Convenzione;
Convinti che la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà potrebbe essere rafforzata da un sistema non giudiziario di natura preventiva, basato su sopralluoghi;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (qui di seguito denominato: “il Comitato”). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 2
Ciascuna Parte autorizza il sopralluogo, in conformità con la presente Convenzione, in ogni luogo dipendente dalla propria giurisdizione nel quale vi siano persone private di libertà da un’Autorità pubblica.
Articolo 3
Il Comitato e le Autorità nazionali competenti della Parte interessata cooperano in vista dell’applicazione della presente Convenzione.
Articolo 4
1. Il Comitato si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti.
2. I membri del Comitato sono scelti tra persone di alta moralità, note per la loro competenza in materia di diritti dell’uomo o in possesso di esperienza professionale nei campi di applicazione della presente Convenzione.
3. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
4. I membri partecipano a titolo individuale, sono indipendenti ed imparziali nell’esercizio del loro mandato e si rendono disponibili in modo da svolgere le loro funzioni in maniera effettiva.
Articolo 5
1. I membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a maggioranza assoluta dei voti su una lista di nomi elaborata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa; la delegazione nazionale all’Assemblea Consultiva di ciascuna Parte presenta tre candidati almeno due dei quali sono della sua nazionalità.
2. La stessa procedura è seguita per provvedere ai seggi divenuti vacanti.
3. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Essi sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le funzioni di tre membri scadranno al termine di un periodo di due anni. I membri le cui funzioni scadono al termine del periodo iniziale di due anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’espletamento della prima elezione.
Articolo 6
1. Il Comitato si riunisce a porte chiuse. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti, fatte salve le disposizioni dell’art. 10, paragrafo 2.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Segretariato del Comitato è assicurato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 7
1. Il Comitato organizza i sopralluoghi nei luoghi di cui all’art. 2. Oltre a visite periodiche, il Comitato può organizzare ogni altro sopralluogo che sia a suo giudizio richiesto dalle circostanze.
2. I sopralluoghi sono di norma effettuati da almeno due membri del Comitato con l’assistenza, qualora sia ritenuta necessaria, di esperti e di interpreti.
Articolo 8
1. Il Comitato notifica al governo della Parte interessata il suo intento di procedere ad un sopralluogo. A seguito di tale notifica il Comitato è abilitato a visitare in qualsiasi momento, i luoghi di cui all’art. 2.
2. Una Parte deve fornire al Comitato le seguenti agevolazioni per l’adempimento del suo incarico:
a) accesso al proprio territorio e facoltà di circolarvi senza limitazioni di sorta;
b) tutte le informazioni relative ai luoghi in cui si trovano persone private di libertà;
c) la possibilità di recarsi a suo piacimento in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private di libertà, compreso il diritto di circolare senza intralci all’interno di detti luoghi;
d) ogni altra informazione di cui la Parte dispone e che è necessaria al Comitato per l’adempimento del suo incarico. Nel ricercare tali informazioni, il Comitato tiene conto delle norme di diritto e di deontologia professionale applicabili a livello nazionale.
3. Il Comitato può intrattenersi senza testimoni con le persone private di libertà.
4. Il Comitato può entrare liberamente in contatto con qualsiasi persona che ritenga possa fornirgli informazioni utili.
5. Se del caso, il Comitato comunica immediatamente le sue osservazioni alle Autorità competenti della Parte interessata.
Articolo 9
1. In circostanze eccezionali, le Autorità competenti della Parte interessata possono far conoscere al Comitato le loro obiezioni al sopralluogo nel momento prospettato dal Comitato o nel luogo specifico che il Comitato è intenzionato a visitare. Tali obiezioni possono essere formulate solo per motivi di difesa nazionale o di sicurezza pubblica o a causa di gravi disordini nei luoghi nei quali vi siano persone private di libertà, dello stato di salute di una persona o di un interrogatorio urgente nell’ambito di un’inchiesta in corso, connessa ad una infrazione penale grave.
2. A seguito di tali obiezioni, il Comitato e la Parte si consultano immediatamente per chiarire la situazione e giungere ad un accordo riguardo alle misure che consentiranno al Comitato di esercitare le sue funzioni il più rapidamente possibile. Tali misure possono includere il trasferimento in altro luogo di qualsiasi persona il Comitato abbia intenzione di visitare. In attesa che si possa procedere al sopralluogo, la Parte fornisce al Comitato informazioni su ogni persona interessata.
Articolo 10
1. Dopo ogni sopralluogo, il Comitato elabora un rapporto sui fatti constatati in tale occasione, tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dalla Parte interessata. Esso trasmette a quest’ultima il suo rapporto inclusivo delle raccomandazioni che ritiene necessarie. Il Comitato può addivenire a consultazioni con la Parte al fine di suggerire, se del caso, dei miglioramenti per la protezione delle persone private di libertà.
2. Se la Parte non coopera o rifiuta di migliorare la situazione in base alle raccomandazioni del Comitato, esso può decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri, dopo che la Parte abbia avuto la possibilità di fornire spiegazioni, di effettuare una dichiarazione pubblica a tale proposito.
Articolo 11
1. Le informazioni raccolte dal Comitato in occasione di una visita, il suo rapporto e le sue consultazioni con la Parte interessata sono riservate.
2. Il Comitato pubblica il suo rapporto ed ogni commento della Parte interessata, qualora quest’ultima lo richieda.
3. Ciò nonostante, nessun dato di natura personale deve essere reso pubblico senza il consenso esplicito della persona interessata.
Articolo 12
Ogni anno, il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, tenendo conto dei princìpi di riservatezza di cui all’art. 11, un rapporto generale sulle sue attività. Tale rapporto è trasmesso all’Assemblea Consultiva e reso pubblico.
Articolo 13
I membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo assistono sono sottoposti, durante il loro mandato e successivamente alla sua scadenza, all’obbligo di tenere segreti i fatti o le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’adempimento delle loro funzioni.
Articolo 14
1. I nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica effettuata a termini dell’art. 8, paragrafo 1.
2. Gli esperti operano sotto le istruzioni e la responsabilità del Comitato. Essi devono possedere la competenza e l’esperienza specifiche delle materie per le quali trova applicazione la presente Convenzione e sono vincolati dagli stessi obblighi d’indipendenza, d’imparzialità e di disponibilità di quelli dei membri del Comitato.
3. Una Parte può, in via eccezionale, dichiarare che un esperto o altra persona che assiste il Comitato non può essere ammessa a partecipare al sopralluogo in un luogo che dipende dalla sua giurisdizione.
Articolo 15
Ciascuna Parte comunica al Comitato il nominativo e l’indirizzo dell’Autorità competente a ricevere le notifiche indirizzate al suo Governo, nonché quelli di ogni agente di collegamento da essa eventualmente designato.
Articolo 16
Il Comitato, i suoi membri e gli esperti di cui all’art. 7, paragrafo 2, godono dei privilegi ed immunità previsti nell’annesso alla presente Convenzione.
Articolo 17
1. La presente Convenzione non porta pregiudizio alle norme di diritto interno o agli accordi internazionali che garantiscono una maggiore protezione alle persone private di libertà.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come una limitazione o una deroga alle competenze degli organi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo o agli obblighi assunti dalle Parti in virtù della presente Convenzione.
3. Il Comitato non effettuerà sopralluoghi nei luoghi che sono visitati effettivamente e regolarmente da rappresentanti o delegati di Potenze vigilanti o del Comitato internazionale della Croce Rossa a termini delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e loro Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 1977.
Articolo 18
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 19
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla dat